La nuova normativa per l’olio: dai divieti per i blend al DAO

di Silva Molinas

Il comparto olivicolo italiano è interessato da importanti novità normative e amministrative, dalle nuove indicazioni sulle miscele di olio alle novità annunciate per la tracciabilità digitale: che cosa cambia e quali aspetti devono ancora essere chiariti.

Da una parte, la circolare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) del 16 luglio 2026 interviene sulla classificazione e sulla commercializzazione delle miscele di oli di categorie diverse. Dall’altra, il Ministero ha annunciato l’introduzione del Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo (DAO), destinato a rafforzare la tracciabilità delle movimentazioni di olive e olio.

Si tratta di due questioni distinte, ma entrambe importanti per chi produce, trasforma e commercializza olio d’oliva. Cominciamo quindi a vedere nel dettaglio che cosa prevede la circolare già pubblicata in Gazzetta Ufficiale e a capire quali sono le principali novità annunciate per il DAO, prestando attenzione a distinguere le disposizioni documentate dagli aspetti applicativi ancora da verificare.

Provvedimento del 16 Luglio 2026 e circolare MASAF n. 0347821

La circolare MASAF n. 347821 del 16 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026, riguarda la miscelazione dell’olio extravergine di oliva con l’olio di oliva vergine. Il documento nasce dall’esigenza di chiarire le modalità di classificazione e commercializzazione del prodotto ottenuto dalla miscelazione di oli appartenenti a categorie differenti.

La circolare richiama, in particolare, la necessità di garantire un’informazione corretta e trasparente al consumatore, evitando che la denominazione commerciale attribuisca al prodotto una categoria qualitativa che non gli spetta. L’intervento si inserisce nel più ampio contesto europeo della tutela dei consumatori e dei controlli sulla commercializzazione dell’olio d’oliva, temi sui quali è intervenuta anche la Corte dei conti europea.

La circolare stabilisce che il prodotto ottenuto dalla miscelazione di olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine non può essere classificato nella categoria dell’olio extravergine. Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il prodotto ottenuto dalla miscelazione dovrà essere classificato, come precisa testualmente la circolare, quale “olio vergine di oliva”.

È importante precisare che il punto non è un divieto assoluto di effettuare la miscelazione, ma la corretta classificazione del prodotto ottenuto e la denominazione con cui può essere commercializzato.

Il provvedimento precisa anche come trattare le scorte esistenti:

  • olio già confezionato: può essere posto in commercio fino all’esaurimento delle scorte;
  • olio sfuso: deve essere riclassificato come olio vergine di oliva entro 30 giorni dalla data indicata dal provvedimento e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimentazione o lavorazione che lo riguardi.

La circolare richiama inoltre il rispetto degli obblighi relativi alla corretta tenuta del Registro Telematico dell’Olio.

Provvedimento del 9 ottobre 2026

In un comunicato stampa del 9 ottobre 2026, il MASAF ha annunciato l’introduzione del Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo (DAO), presentandolo come uno strumento per rafforzare la tracciabilità delle movimentazioni di olive e olio e contrastare le frodi.

Per conoscere la data di avvio del nuovo sistema e gli adempimenti effettivamente richiesti alle aziende sarà necessario fare riferimento al testo integrale del decreto e alle relative disposizioni applicative. L’iniziativa si inserisce nel percorso di digitalizzazione dei controlli della filiera olivicola e prevede un’integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e con il Registro Telematico dell’Olio (RTO).

Il provvedimento è stato accolto con interesse per le possibilità di contrasto alle frodi. Tuttavia, le novità organizzative potrebbero suscitare qualche preoccupazione tra i produttori e tra coloro che effettuano la frangitura conto terzi. Per queste aziende, infatti, la gestione amministrativa si aggiunge a un’attività già intensa, soprattutto durante la campagna olearia. Se i tempi per gli adempimenti si riducono, sarà importante che anche le procedure informatiche siano chiare e facilmente applicabili.

Che cos’è il DAO?

Il Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo (DAO) è il nuovo strumento annunciato per digitalizzare e rafforzare la tracciabilità delle movimentazioni di olive e olio, che modifica radicalmente la gestione logistica e la trasmissione dei dati operativi della filiera italiana, aggiornando le procedure del precedente Registro Telematico dell’Olio (RTO).

Il decreto è stato firmato il 9 ottobre 2026, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi, soltanto dopo la pubblicazione del decreto e delle eventuali istruzioni operative, sarà possibile stabilire con precisione chi dovrà compiere ciascuna operazione, quali dati inserire e quali scadenze rispettare.

Andrà anche tenuto conto delle esenzioni e del regime sanzionatorio già previsti dalla normativa sul Registro Telematico dell’Olio (RTO), verificare quali disposizioni saranno applicabili al nuovo sistema DAO e se saranno introdotte eventuali modifiche o specifiche disposizioni. Ovviamente, fino all’uscita del nuovo decreto, restano valide le vecchie normative.

Questo provvedimento, anche se sembra sia stato accolto con favore dalle Associazioni di categoria degli agricoltori, perché vuole mettere un punto fermo alle frodi nelle produzioni di olio extravergine di oliva, forse non è visto così di buon occhio dai produttori e da chi frange conto terzi, in quanto l’organizzazione del lavoro diventerà, come se già non lo fosse abbastanza, una vera corsa contro il tempo, soprattutto se saranno previste anche sanzioni in caso di registrazioni tardive sul registro SIAN.

Con l’integrazione tra fascicolo aziendale, SIAN e Registro Telematico dell’Olio, il sistema punta a rendere più agevole la ricostruzione dei passaggi della filiera e a mettere a disposizione delle autorità informazioni utili per l’analisi del rischio e la programmazione dei controlli.

Principali novità annunciate

Tra gli aspetti evidenziati dal Ministero figurano:

  • integrazione dei sistemi informativi: collegamento tra fascicolo aziendale, SIAN e Registro Telematico dell’Olio;
  • riduzione dei tempi di registrazione: passaggio da sei a tre giorni per i termini di registrazione delle operazioni, secondo quanto annunciato;
  • maggiore coinvolgimento degli olivicoltori: partecipazione diretta delle aziende agricole al sistema digitale di tracciabilità;
  • rafforzamento dei controlli: maggiore disponibilità di dati per l’analisi del rischio e la programmazione delle verifiche.

Una corsa contro il tempo per produttori e frantoi? Una delle novità che potrebbe preoccupare maggiormente le aziende è proprio la riduzione dei tempi per gli adempimenti di registrazione telematica delle diverse fasi operative. Con l’avvio del DAO e la conseguente contrazione dei tempi, sarebbe forse opportuno prevedere un periodo di transizione o di prova, per consentire alle imprese di familiarizzare con le nuove procedure.

La storia insegna che l’adattamento delle aziende olivicole, in gran parte a gestione familiare, non viaggia sempre alla stessa velocità della burocrazia. Le incognite legate all’implementazione del nuovo programma potrebbero appesantire le procedure operative proprio durante la campagna olearia, creando disagi nella delicata fase della frangitura. Inoltre, se le nuove procedure richiederanno modifiche ai programmi informatici già utilizzati dalle aziende, sarà importante che gli aggiornamenti siano disponibili per tempo e che vengano fornite istruzioni chiare.

L’obiettivo di migliorare la tracciabilità è condivisibile. Perché il sistema funzioni bene, però, sarà fondamentale accompagnare gli operatori nel passaggio alle nuove modalità di lavoro.

DAO: ipotesi di percorso operativo per gli addetti ai lavori

In attesa di conoscere nel dettaglio le modalità applicative, provo comunque a ipotizzare una possibile organizzazione delle attività, per individuare i passaggi che potrebbero interessare produttori e frantoi (da verificare poi con il testo integrale del decreto):

  • fase 1 – molitura e registrazione (entro 3 giorni): registrazione telematica immediata sul portale SIAN dell’olio ottenuto dalle olive;
  • fase 2 – verifica etichettatura (immediata): controllo del lotto, se è un blend con olio vergine, scatta l’obbligo di classificarlo come “olio vergine di oliva” (no “olio extravergine);
  • fase 3 – emissione DAO (prima della partenza): compilazione dei dati sul SIAN, generazione del codice univoco e consegna del DAO (digitale o cartaceo) al trasportatore;
  • fase 4 – chiusura ciclo (entro 3 giorni): presa in carico telematica da parte del destinatario all’arrivo della merce per scaricare i registri del venditore.

Conclusioni: più tracciabilità, ma servono regole chiare

Le intenzioni del Ministero sono certamente importanti: contrastare le frodi, tutelare la qualità e valorizzare il lavoro delle aziende corrette. Mi auguro però che il provvedimento tenga conto delle possibili criticità organizzative e che il MASAF metta a disposizione delle aziende strumenti di assistenza e indicazioni chiare per agevolare l’avvio del nuovo sistema.

Perché una normativa possa raggiungere i suoi obiettivi, non basta introdurre nuovi adempimenti: occorre anche mettere gli operatori nelle condizioni di rispettarli, senza creare difficoltà proprio nel momento più impegnativo della campagna olearia.

Mi riservo di tornare sul tema nelle prossime settimane con un articolo dedicato, nel quale commenterò i particolari operativi della nuova normativa. Occhio, quindi, alle prossime pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale e, soprattutto, in bocca al lupo per la nuova campagna olearia a tutti i nostri meravigliosi produttori e frantoiani!

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Un pensiero riguardo “La nuova normativa per l’olio: dai divieti per i blend al DAO”

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  1. Le segnalo che il Tribunale di Perugia ha assolto un imputato che aveva miscelato olio vergine con olio extra vergine, dopo parere favorevole della Commissione Europea. Difatti nei restanti paesi europei viene consentita questa miscela. Dopo la circolare, da lei citata, è stata autorizzata la stessa miscelazione ” purché l’olio sia destinato ai paesi esteri” e quindi viene fatta una distinzione tra il mercato nazionale e quello estero. Dalla sentenza che ho citato credo che la Magistratura segua l’indicazione europea piuttosto che la circolare ricordata, e quindi vedremo gli sviluppi in sede giudiziaria, c’è anche un problema di sovraordinazione della norma europea. Sono d’accordo sull’iniziativa del Ministro, ma ci vorrebbe una regola europea piuttosto che nazionale anche perché la miscelazione potrebbe avvenire all’estero e poi il prodotto potrebbe essere importato in Italia, come olio evo. L’Europa, per migliorare la trasparenza, avrebbe dovuto imporre una etichettatura diversa tale da rendere consapevole il consumatore, ad esempio riportando “olio di oliva vergine + olio di oliva extra vergine” in tutti i paesi produttori.

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